Domenica 19 febbraio sarà adottato il blocco totale del traffico nei centri abitati del territorio comunale dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e delle 14.30 alle 17.30, in attuazione a quanto stabilito dal Tavolo Tecnico Zonale, presieduto e coordinato dall’Amministrazione Provinciale, per il contenimento dell’inquinamento atmosferico, in particolare dei livelli di PM10. Ma senza alcuna iniziativa di sensibilizzazione. Ecco le aree interessate e le deroghe.

MODALITA’
Divieto di circolazione, con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM10), di tutti i veicoli dalle ore 9.00 alle 12.00 e delle ore 14.30 alle 17.30 di domenica 19 febbraio 2017 nei centri abitati del territorio comunale, fatta eccezione per le seguenti strade:
a) centro abitato di Villafranca di Verona:
· viale Postumia dall’inizio del centro abitato di Villafranca di Verona alla rotatoria dell’Obelisco;
· via Portogallo;
· via Sommacampagna dall’inizio del centro abitato di Villafranca di Verona alla rotatoria di smistamento sulla bretellina di via Valeggio (stabilimento Negroni);
· via Valeggio;
· via Custoza dall’inizio del centro abitato di Villafranca di Verona alla rotatoria di smistamento su via Sommacampagna (stabilimento Negroni);
· via Mantova, dall’inizio del centro abitato di Villafranca di Verona alla rotatoria di smistamento sulla bretellina per via Messedaglia:
· corsia di marcia da Mantova a Verona di via Messedaglia.
b) centro abitato di Dossobuono:
· strada del Chiodo (nuovo sottopasso);
· strada La Grezzanella;
· via Comotto;
c) centro abitato di Alpo:
· via Don Melotti;
· via Maddalena di Canossa;
· via Dosdegà;
· via Carlo Alberto, nel tratto dall’inizio del centro abitato di Alpo all’intersezione con via Dosdegà;
d) centro abitato di Rizza:
· via Rizza;
e) centro abitato di Pizzoletta
· via Duca degli Abruzzi;
· via Piave.

Esclusione dal divieto di circolazione le seguenti categorie di veicoli:
a) gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
b) gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;
c) gli autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi Pag. 2 di 4
(metano, g.p.l.);
d) gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea, compresi i mezzi di servizio;
e) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico di prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
f) veicoli al servizio di portatori di handicap – muniti di contrassegno – e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
g) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
h) veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell’Ente per cui operano che dichiari che l’operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l’assistenza domiciliare è indispensabile, nonché i veicoli dei medici generici e delle persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
i) veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
j) veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
k) veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
l) veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;
m) veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione;
n) veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
o) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio;
p) veicoli partecipanti ai cortei del carnevale;
q) veicoli con targa estera intestati a persone residenti all’estero;
r) veicoli appartenenti agli operatori diretti ai mercati;

Modalità per di autocertificazione del diritto alla circolazione in deroga:
chi intenda avvalersi delle deroghe di cui al punto precedente dovrà documentare i presupposti della deroga.
In particolare, laddove ci sia riferimento a “titolo autorizzatorio” dovranno essere rispettate le seguenti modalità.
Il titolo autorizzatorio è costituito da un’autocertificazione che deve contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell’orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito.
Tale autocertificazione deve essere esposta bene in vista ed esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall’art. 11, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”) che ne facciano richiesta.
L’autocertificazione deve contenere la seguente formula: “Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell’art.76 del T.U. sull’autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell’art. 43 dello stesso T.U.”
La stessa dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall’art. 11, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”) che ne facciano richiesta.
L’ordinanza completa è pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale.